Commercio internazionale specie protette di flora e fauna
La commercializzazione internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione è disciplinata dalla Convenzione di Washington più comunemente conosciuta come CITES che regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante.
Queste specie sono riportate in 3 Appendici secondo il grado di protezione che esse necessitano. Rientrano nella Convenzione esemplari di origine selvatica (W) ma anche, e non solo, esemplari nati e allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente. La convenzione consiste in un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.
E’ previsto un sistema di permessi e certificati che possono essere rilasciati se sono soddisfatte determinate condizioni e che devono essere presentati agli uffici doganali abilitati ai controlli dei Paesi interessati allo scambio.
In Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l’Autorità di gestione responsabile in via principale dell’esecuzione della legislazione CITES, mentre le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare permessi e certificati CITES sono:
Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale Divisione II-CITES per permessi di importazione ed esportazione.
Arma dei Carabinieri - Servizio CITES dell’Arma dei Carabinieri per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.
Per le imprese, i cittadini che intendono importare e/o esportare esemplari di flora, fauna o loro parti e derivati, da e verso Paesi extra UE è consigliabile che, in via preliminare, accertino se i prodotti oggetto dell’importazione/esportazione rientrino o meno nella regolamentazione CITES.
Una volta verificato lo status dell’esemplare che si intende importare o esportare, occorre procedere alla richiesta del relativo permesso al Ministero dello Sviluppo economico il quale, una volta completata l’istruttoria per la verifica dei requisiti fissati dalla normativa, la sottoporrà al parere della Commissione scientifica CITES. Il permesso di importazione/esportazione è rilasciato, come stabiliscono le norme comunitarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta completa.
I termini si interrompono fino all’acquisizione del previsto parere positivo della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere.
Il nostro servizio comprende oltre alla verifica della necessità di richiedere tale documento, l’ idoneità della documentazione da allegare alla domanda onde evitare rigetti delle istanze da parte degli uffici. Ivi compresa la presentazione, il ritiro e l’inoltro del procedimento Contattaci saremo lieti di formulare la ns. migliore offerta di assistenza (mail)