ORIGINE PREFENZIALE E NON PREFERENZIALE
Il concetto di “origine” indispensabile per l’iter doganale ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l’esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, per la tutela e l’uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi.
In ambito doganale, l’origine delle merci è un concetto complesso che riveste una importanza primaria: l’esatta individuazione dell’origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all’importazione o all’esportazione.
Per “origine non preferenziale” si intende, il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione.
Al fine di acquisire l’origine non preferenziale” italiana un prodotto deve subire una “trasformazione sostanziale sul territorio italiano. Deroghe a tale regola generale sono contenute nella normativa in vigore dove soltanto per alcune voci doganali vengono evidenziate regole più̀ specifiche.
In linea di massima si può dunque affermare che ai fini dell’origine non preferenziale è sufficiente (deroghe a ̀ parte) che una merce subisca una trasformazione sostanziale sul territorio indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce nazionale o estera impiegata nella produzione.
L’eventuale apposizione in fattura (entro un certo valore) della dicitura ad es. di “merce di origine italiana” è sufficiente per attestare che trattasi di merce che soddisfa le condizioni senza peraltro fornire alcuna informazione in merito all’”origine preferenziale”.
“Origine Preferenziale” Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell’”origine preferenziale”, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).
Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari” di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”. Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono avere requisiti che variano sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti sia in funzione dei singoli accordi siglati dall’UE con i vari Paesi esteri (i cosiddetti Paesi “associati”): tali requisiti richiesti possono essere diversi da quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario in merito all’origine non preferenziale.
L’accordo che si applica alle merci è quello esistente tra il proprio Paese e il Paese partner commerciale (ad es. Messico, Cile, etc.) o gruppo di Paesi (ad es., EFTA, SEE, etc)
Tutti gli accordi stabiliscono un insieme di regole e/o criteri specifici per identificare come “originario” un prodotto in un determinato Paese. Da un punto di vista generale, una merce, che non presenti i requisiti per essere considerata “interamente ottenuta” in un determinato Paese, per poter essere considerata “originaria”, deve aver subito un processo di lavorazione “sufficiente”.